Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali;

        Visto il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

        Visto l'articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire e finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, incrementando quelli volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 5.
(Disposizioni in materia penale).
Articolo 5.
(Disposizioni in materia penale).
        1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge         Identico.

Pag. 30-31
1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.  
        2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.  
        3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.